Corte Costituzionale, 24/06/2021, n. 129 (Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)», nella parte in cui sostituisce l’art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «[l]’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00»; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 9» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetta «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.)