Per servizi “soltanto sussidiari” a quello dei trasporti, ai sensi dell’art. 7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all’applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all’azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale.