Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesgerichtshof. Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettere da f) a h) – Nozione di “biglietto” – Nozione di “prenotazione” – Nozione di “volo in coincidenza” – Prenotazione tramite un’agenzia di viaggi – Articolo 7 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Operazione di trasporto costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi – Volo in coincidenza in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, con scalo in Svizzera e destinazione finale in un paese terzo.
La compensazione pecuniaria per i ritardi sui voli in coincidenza di operatori diversi opera in caso di emissione di un unico biglietto da parte dell’agenzia di viaggi