Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 10/03/2023, n. 7151. Responsabilità civile; trasporto di persone; prova in genere in materia civile; onere della prova; responsabilità civile; cosa in custodia, (danni da); Trasporto (contratto di)

L’art. 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto. Il danneggiato deve dunque dimostrare il nesso di causa, spettando al vettore la dimostrazione della causa a lui non imputabile. Nel provare il nesso di causa il danneggiato può limitarsi a dimostrare che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore, mentre non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro.