Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 3, lettera h) – Nozione di “trasporto su strada di merci” – Nozione di “massa massima ammissibile” – Veicolo adibito a spazio privato di abitazione temporanea e a spazio di carico di merci a fini non commerciali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Tachigrafi – Articolo 23, paragrafo 1 – Obbligo di ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate
Il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006, in combinato disposto con l’articolo 4, lettera a), di tale regolamento, poiché definisce la nozione di «trasporto su strada» facendo riferimento a «qualsiasi spostamento», non può escludere dall’ambito di applicazione di detto regolamento il trasporto non commerciale su strada di merci.