TRASPORTI – Marittimi ed aerei – Trasporto aereo – Di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) – Responsabilità del vettore – Ritardo o inadempimento – Trasporto internazionale – Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 – Ritardo o inadempimento nell’esecuzione del trasporto – Presunzione di responsabilità a carico del vettore – Onere probatorio – Criteri
In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell’esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l’evento, nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto. (Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/06/2020)