Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, Ord. 15 marzo 2024, n. 7010

Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 (come interpretatodalla CGUE nella sentenza Sturgeon, n. 581 del 23 ottobre 2012) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all’orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’indennizzo ai passeggeri di un volo intercontinentale, nonostante questi fossero stati preavvisati del ritardo il giorno precedente e avessero, quindi, atteso il nuovo orario di partenza presso il luogo di villeggiatura)