Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4505

In tema di tariffe di pilotaggio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti spetta il potere siadi fissare i criteri uniformi in tutto il territorio nazionale, sia di impartire le direttive necessarie per procedere, porto per porto, alla concreta determinazione ed all’aggiornamento delle tariffe stesse, con la conseguenza che, nell’interpretazione dei decreti di determinazione adottati dall’autorità locale, assume rilevanza preminente quella contenuta nelle note esplicative fornite dallo stesso organo centrale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile il regime degli sconti, previsto dall’art. 7 del decreto tariffario locale per navi di proprietà o gestite dalla stessa compagnia marittima, anche a società controllate gestite unitariamente, fondando la decisione sul significato che il Ministero ha inteso attribuire al concetto di “stesso soggetto” contenuto nel suddetto decreto).