Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 17/04/2024

ASSICURAZIONE – VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) –
RISARCIMENTO DEL DANNO – IN GENERE Assicurazione RCA – Danno dolosamente provocato – Copertura nei confronti del danneggiato – Sussistenza – Verificazione del sinistro in area di circolazione non ordinariamente adibita a transito veicolare – Rilevanza – Esclusione – Utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale – Sufficienza – Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA’ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI – IN GENERE In genere. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest’ultimo, anche quando l’area di circolazione non risulta ordinariamente adibita a transito, purché l’utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, come avviene allorché il danno sia determinato dal suo movimento, benché in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato l’operatività della polizza RCA in relazione ai danni subiti da una donna in conseguenza del sinistro doloso di cui era stata vittima da parte del conducente di un’autovettura che, dopo averla inseguita, raggiuntala in un campo arato, l’aveva investita per due volte). Fonte: Massimario della Suprema Corte di Cassazione