Corte di Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza 30 agosto 2024, n. 23395

TRASPORTI – CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) – DI COSE – AVARIE E PERDITE – PER CASO FORTUITO Presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c. – Causa di esonero – Caso fortuito – Rapina – Condizioni – Fattispecie.

In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all’art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile – sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest’ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un’altra partita di merce da parte dello stesso vettore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9439 del 2010 Rv. 612546-01

Fonte: www.cortedicassazione.it