TRASPORTI – CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) – DI COSE – RESPONSABILITA’ DEL VETTORE – DOLO E COLPA Limiti risarcitori ex art. 1 l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall’art. 7 della l. n. 162 del 1993) – Condizioni – Accertamento in concreto della colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari – Necessità – Fattispecie.
Ai fini dell’inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria delle cose trasportate, di cui all’art. 1 della l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall’art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. dalla l. n. 162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall’art. 1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto – avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa – che l’evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicabilità dei suddetti limiti, sul presupposto che le circostanze in cui era stata perpetrata la rapina – nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedente, a carico di un diverso sub-vettore – denotassero l’inescusabile negligenza nell’organizzazione del secondo trasporto da parte del vettore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 art. 1, Decreto Legge 29/03/1993 num. 62 art. 7
Massime precedenti Conformi: N. 21679 del 2009 Rv. 609714-01
Fonte: www.cortedicassazione.it