Corte di Cassazione civile, Sez. 5, Sentenza 15 luglio 2024, n. 19435

TRIBUTI (IN GENERALE) – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione IRES ex art. 4, comma 2, del d.l. n. 457 del 1997 – Estensione all’IRAP – Reddito derivante dall’utilizzo di navi – Attività di vendita dei trasporti aerei – Esclusione.

L’agevolazione IRES per il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, prevista dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 457 del 1997, conv. dalla l. n. 30 del 1998, ed estesa all’IRAP dall’art. 12 d.lgs. n. 446 del 1997, non è applicabile, nella formulazione vigente ratione temporis, ai redditi derivanti dall’attività di vendita dei trasporti aerei, anche se funzionali all’imbarco sulla nave.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1997 num. 457 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 12.

Fonte: www.cortedicassazione.it