Cassazione civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 31938 del 11.12.2024

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) – TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE – DAZI ALL’IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE – DIRITTI DOGANALI) – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione – Agevolazioni ex art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 452 del 2001 – Fondamento – Applicazione – Condizioni.

In tema di accise su gasolio per autotrazione, le agevolazioni in favore del trasporto pubblico di passeggeri su strada, riconosciute dall’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 452 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 16 del 2002, così come quelle a vantaggio del trasporto merci su strada per conto terzi, riconosciute dal d.P.R. n. 277 del 2000, trovano giustificazione nel perseguimento di politiche di sostegno ad attività che versano in condizioni critiche, assicurando misure compensative rispetto al costo del combustibile e, pertanto, volendosi agevolare l’esercizio del trasporto su strada e non la tipologia di veicolo in sé, vanno applicate anche ai filobus a motore ibrido elettrico, con supporto di alimentazione a gasolio delle batterie.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it