GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – CONTRATTI DELLA P.A. – IN GENERE Servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato – Estraneità all’attività speciale di trasporto – Conseguenze – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Volontaria procedimentalizzazione dell’individuazione dell’appaltatore – Irrilevanza.
Il servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato non si pone in rapporto di diretta strumentalità con il servizio – speciale – di trasporto, non risultando in alcun modo funzionalmente necessario a consentirne lo svolgimento, né rappresentando il necessario strumento realizzativo dei compiti propri del gruppo FSI; ne conseguono l’estraneità dell’appalto all’ambito di operatività della disciplina dei cd. settori speciali e, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, mentre è priva di rilevanza la libera scelta della stazione appaltante che, pur non essendovi tenuta, si è volontariamente assoggettata alle regole dell’evidenza pubblica, in quanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell’appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante.