1) L’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, prima alternativa, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che: un passeggero non viaggia gratuitamente, ai sensi di tale disposizione, quando, per effettuare la propria prenotazione, abbia dovuto pagare esclusivamente tasse sul trasporto aereo e diritti.
2) L’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, seconda alternativa, del regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretato nel senso che: un passeggero non viaggia a una tariffa ridotta non direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando abbia prenotato il suo biglietto nell’ambito di una campagna promozionale, limitata nel tempo nonché in termini di quantità di biglietti proposti, e rivolta a una categoria professionale determinata.
3) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretato nel senso che: non richiede, ai fini della sua applicazione, l’esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato da un passeggero, potendo un siffatto riavviamento verso la destinazione finale essere richiesto in condizioni di trasporto comparabili a una data successiva, a seconda delle disponibilità di posti.