L’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, dev’essere interpretato nel senso che: l’amministrazione aggiudicatrice, qualora un operatore interno, al quale sia stato precedentemente aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico da un’autorità locale competente, partecipi a una procedura di aggiudicazione mediante gara, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, non deve verificare il rispetto da parte di quest’ultimo delle condizioni enunciate a tale articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), al fine di determinare se detto operatore abbia il diritto di partecipare a una siffatta procedura.