Cassazione civile, Sez. II, sentenza 14 ottobre 2021, n. 28077. (Circolazione stradale – Trasporti – Servizio di piazza (taxi) – Noleggio con conducente – possibilità, per i comuni, ai sensi dell’art. 5-bis l. n. 1992 del 1992, introdotto dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008, di prevedere con regolamento l’accesso, nel loro territorio o nelle zone a traffico limitato, da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, previa preventiva comunicazione – sospensione della disposizione ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017 – natura dello “ius superveniens” – legge retroattiva o di interpretazione autentica – esclusione – Conseguenze.) Noleggio con conducente: ambito applicativo dell’art. 5 bis della l. n. 21 del 1992