Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/03/2023, n. 7922. Responsabilità civile; danni in materia civile e penale; nesso di causalità; trasporto di persone

In materia di responsabilità civile, ove le condizioni di vulnerabilità del soggetto trasportato siano accertate e fossero note già ab origine al vettore, deve ritenersi che quest’ultimo abbia assunto l’obbligo di trasporto con la contestuale instaurazione di una relazione con la fonte di pericolo, per cui è sorto un dovere di sorveglianza a suo carico, da intendersi alla stregua di un munus e di una funzione liberamente accettati e come tali riconoscibili all’esterno, sì da assumere rilevanza erga omnes, giacché il principio di affidamento implica che un soggetto viene a trovarsi nella sfera di custodia e di vigilanza di altro soggetto che sia in grado di seguirne e controllarne le azioni affinché non si verifichino effetti pregiudizievoli.