Circolazione Stradale – Art. 12 del Codice della Strada – Dipendenti pubblici – Termine del rapporto di lavoro – Ferie non godute – Indennità finanziaria – Al lavoratore dell’ente pubblico che pone fine volontariamente al rapporto di lavoro, dimostrando di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà, va corrisposta un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, senza che possano essere addotte considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.