Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 2024, n. 52

Circolazione Stradale – Art. 214 del Codice della Strada – Fermo amministrativo del veicolo – Circolazione del veicolo durante il periodo in cui è sottoposto al fermo amministrativo – Questione di legittimità costituzionale – Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, del C.d.S. in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui dispone che “Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”, anziché “Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo” prevedendo così, automaticamente, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, con la conseguenza che l’automatismo di tale sanzione accessoria impedisce ogni valutazione, da un lato, della gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, delle ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del soggetto nominato custode.