In tema di trasporto marittimo di persone, alla domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale – non potendosi applicare né il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 se il fatto è antecedente al momento in cui ad essa è stata data esecuzione nell’ordinamento, né i termini previsti dagli artt. 94 e 95 del codice del consumo che, nella formulazione ratione temporis vigente, disciplinavano la responsabilità per i danni derivanti dall’inadempimento di prestazioni comprese in un pacchetto turistico – si applica il termine di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell’arrivo, previsto dall’art. 418 c.n. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a danni derivanti da fatti avvenuti in data – 12 agosto 2007 – antecedente a quella del 31 dicembre 2012 dalla quale la Convenzione è in vigore, per l’Italia e l’Unione europea ai sensi dell’art. 12 del Regolamento CE n.392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).