In tema di trasporto di merci su strada, la “data certa”, prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2005, come modif. dal d.lgs. n. 214 del 2008, non è un requisito di validità, ma un requisito di efficacia del contratto di trasporto per stabilire la decorrenza dei suoi effetti, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha affermato la possibilità di attribuire certezza alla data sulla base di elementi esterni al contratto, quale lo scambio di mail, che valgano comunque a comprovarne l’avvenuta stipulazione e a collocarla in un preciso intervallo temporale).