La cessione dell’azienda di noleggio con conducente, attività d’impresa esercitata con l’organizzazione del mezzo proprio e dell’autorizzazione comunale per il trasporto di persone, fa presumere la sussistenza di una plusvalenza, che concorre alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, determinabile, ove il contribuente abbia omesso di fornire la relativa documentazione, dall’Ufficio in via induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché il trasferimento in favore di un terzo dell’autorizzazione comunale, in presenza delle condizioni di cui all’art. 9 della l. n. 21 del 1992, si presume effettuato a titolo oneroso.