A livello nazionale, l’organismo responsabile della vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti CE è stato individuato nell’ENAC (cfr. art. 2 del d.lgs. n. 69/2006 e art. 2 del d.lgs. n. 24/2009). Con l’adozione della delibera impugnata, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti in primo luogo ha invaso l’ambito di competenza riservato all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile sotto il profilo dell’applicazione delle norme poste a presidio dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, ma soprattutto ha violato le competenze spettanti agli organi dell’Unione, per le ragioni di seguito indicate. La riserva di competenza riconosciuta ad ENAC non è limitata al potere di irrogare sanzioni ai vettori per i casi di violazione delle norme comunitarie di riferimento, ma si estende anche al potere di determinare le misure, anche coercitive, necessarie per garantire il soddisfacimento dei diritti individuali dei passeggeri previsti dalla regolamentazione comunitaria.