Gli articoli 1 e 6 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano all’applicazione dell’articolo 102 TFUE in circostanze in cui a un prestatore di servizi di assistenza a terra sia stato negato l’accesso all’infrastruttura aeroportuale, necessaria ai fini dell’esercizio di tale attività, di un aeroporto dell’Unione europea il cui traffico annuale, alla data di tale diniego, era inferiore a due milioni di movimenti passeggeri.