L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che: un passeggero aereo che disponeva, nell’ambito di un viaggio «tutto compreso», di una prenotazione confermata per un volo può chiedere al vettore aereo operativo la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, nell’ipotesi in cui l’operatore turistico di tale viaggio abbia, senza previamente informarne tale vettore, avvertito detto passeggero che il volo inizialmente previsto non sarebbe stato effettuato, mentre tale volo è stato in effetti operato come previsto.