L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che: in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, non si ritiene che il passeggero abbia dato il suo «accordo firmato» al rimborso del biglietto sotto forma di buoni di viaggio qualora egli abbia creato, sul sito Internet del vettore aereo di cui trattasi, un conto fedeltà sul quale detti buoni dovevano essere trasferiti, senza aver confermato, con la sua accettazione esplicita, definitiva e inequivocabile, il proprio accordo per tale modalità di rimborso.