Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza n. 28159 del 31.10.2024

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI – IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese – Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – Prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 – Applicabilità alle imprese di autotrasporto alle condizioni previste dalla norma interpretativa di cui all’art. 8, comma 1-bis del d.l. n. 91 del 2017 – Concorrente applicabilità del requisito del possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 3, comma 1-ter del d.l. n. 347 del 2003 – Sussistenza.

Ai fini del riconoscimento della prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’ILVA, il presupposto del possesso dei requisiti dimensionali ivi previsti continua a operare anche a seguito dell’entrata in vigore della norma interpretativa di cui all’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, secondo cui “il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 e succ. modd., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA.”.

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